Codice Identificativo Regionale – CIR per le strutture ricettive turistiche
Con D.G.R. n. 281 del 25/05/2020 è stata approvata la “Disciplina del Codice Identificativo Regionale (CIR) per le strutture ricettive turistiche. L’art. 12, comma 2, della L.R. n. 3/2020 ha istituito il Codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, B&B di cui alla L.R. 78/2000, compresi gli alloggi privati dati in locazione per uso turistico ai sensi dell’art. 32 della L.R. 75/95.
I titolari delle strutture ricettive hanno l’obbligo di pubblicare il Codice identificativo di riferimento (CIR) in tutte le attività di pubblicizzazione, promozione e commercializzazione della struttura medesima, sia attraverso materiale cartaceo che su supporti digitali ovvero con qualsiasi altro mezzo utilizzato.
Se per dette attività si avvalgono di intermediari (portali turistici -OTA – ovvero agenzie di intermediazione immobiliare) questi ultimi assicurano l’obbligo di pubblicare il CIR riferito alla struttura che pubblicizzano o commercializzano.
La mancata pubblicazione del codice identificativo regionale (CIR) comporta una sanzione pecuniaria.
Il CIR è generato automaticamente nel momento dell’inserimento della anagrafica della struttura nel Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA).
Il CIR corrisponde al «codice regione» generato automaticamente dal sistema ed è costituito da 13 caratteri alfanumerici (i primi 4 caratteri numerici sono riferiti al codice ISTAT della Provincia di appartenenza, gli altri 9 caratteri alfanumerici individuano la tipologia di struttura ricettiva ed un numero sequenziale generato automaticamente dal sistema).
Il codice regione è visibile nella scheda anagrafica di SITRA . Non è pertanto necessario fare richiesta del CIR alla Regione ma tutte le strutture possono acquisirlo direttamente da SITRA.